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2. LEGGE APPLICABILE
La globalizzazione dell'offerta, ossia la possibilità di mettere
i propri prodotti in una vetrina visibile in tutto il mondo, la
possibilità di concludere transazioni commerciali senza curarsi
delle frontiere e dei confini nazionali, comporta la nascita di
problemi dovuti alla "localizzazione" di dette transazioni.
Il principio della localizzazione geografica e territoriale su
cui si fonda il diritto internazionale privato, viene da Internet
rimesso in discussione. Non si individua più un luogo definito in
un ambito reale, ma si parla di luoghi e di indirizzi virtuali.
I domain names non identificano, infatti, un luogo fisico, ma soltanto
logico. Il diffusissimo ".com" può essere utilizzato da soggetti
residenti in tutto il mondo, ma pure quando vengono utilizzati domini
di primo livello, come ".it" ".fr" ".de", niente ci assicura della
provenienza territoriale dell'utilizzatore di quel dominio, in quanto
ragioni fiscali o di altro genere possono giustificare la circostanza
che un'azienda con sede in uno Stato operi con un dominio che si
riferisce ad uno Stato differente.
Inoltre la possibilità di utilizzare pseudonimi e di valersi di
quei servizi - reperibili sulla rete - che rendono anonimi i messaggi,
prima di inviarli ai destinatari eliminando ogni riferimento all'indirizzo
dei mittenti, rende ancora più difficile un'individuazione territoriale
della transazione.
In questo ambito è necessario, pertanto, prendere in esame sia
la normativa nazionale che individua quando la giurisdizione italiana
possa affermarsi in caso di contenzioso, sempre tenendo separati
i contratti stipulati tra operatori professionali e quelli stipulati
tra un professionista ed un consumatore, sia la normativa esistente
a livello internazionale.
1. Tipologia di contratti
2. Legge applicabile
3. Tutela del consumatore
4. Mezzi di pagamento
5. Il regime fiscale della New economy
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