2. LEGGE APPLICABILE

La globalizzazione dell'offerta, ossia la possibilità di mettere i propri prodotti in una vetrina visibile in tutto il mondo, la possibilità di concludere transazioni commerciali senza curarsi delle frontiere e dei confini nazionali, comporta la nascita di problemi dovuti alla "localizzazione" di dette transazioni.

Il principio della localizzazione geografica e territoriale su cui si fonda il diritto internazionale privato, viene da Internet rimesso in discussione. Non si individua più un luogo definito in un ambito reale, ma si parla di luoghi e di indirizzi virtuali.

I domain names non identificano, infatti, un luogo fisico, ma soltanto logico. Il diffusissimo ".com" può essere utilizzato da soggetti residenti in tutto il mondo, ma pure quando vengono utilizzati domini di primo livello, come ".it" ".fr" ".de", niente ci assicura della provenienza territoriale dell'utilizzatore di quel dominio, in quanto ragioni fiscali o di altro genere possono giustificare la circostanza che un'azienda con sede in uno Stato operi con un dominio che si riferisce ad uno Stato differente.

Inoltre la possibilità di utilizzare pseudonimi e di valersi di quei servizi - reperibili sulla rete - che rendono anonimi i messaggi, prima di inviarli ai destinatari eliminando ogni riferimento all'indirizzo dei mittenti, rende ancora più difficile un'individuazione territoriale della transazione.

In questo ambito è necessario, pertanto, prendere in esame sia la normativa nazionale che individua quando la giurisdizione italiana possa affermarsi in caso di contenzioso, sempre tenendo separati i contratti stipulati tra operatori professionali e quelli stipulati tra un professionista ed un consumatore, sia la normativa esistente a livello internazionale.

1. Tipologia di contratti

2. Legge applicabile

3. Tutela del consumatore

4. Mezzi di pagamento

5. Il regime fiscale della New economy